Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 si provvede, oltre che tramite la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 529.558.000 euro per l'anno 2004, a 770.841.000 euro per l'anno 2005 e a 771.048.000 euro per l'anno 2006, con gli stanziamenti annuali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinati ai programmi per la lotta contro il fenomeno dell'abbandono scolastico e mediante il gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni, di cui al comma 2.

      2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.